Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Consiglio Notarile Distrettuale
di
TERNI
Piano triennale di prevenzione della corruzione
Anni 2016-2018
Adottato dal Consiglio notarile di TERNI, su proposta del Referente per la prevenzione della corruzione, in data 12 GENNAIO 2016, ai sensi della legge n. 190/2012 e delle delibere ANAC nn. 144/2014 e 145/2014
- Il sistema di prevenzione della corruzione
Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012) è stata introdotta la disciplina delle misure per limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi e contrari alla legalità all’interno delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti comunque esercenti pubbliche funzioni o svolgenti attività di pubblico interesse.
La legge n. 190/2012 disciplina:
- la strategia nazionale di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali;
- i soggetti istituzionali deputati a coordinare le modalità di prevenzione e contrasto alla corruzione;
- la riforma del codice penale e di quello civile al fine di inasprire la lotta alla corruzione. A seguito della legge n. 190/2012 sono stati adottati i seguenti decreti attuativi:
- L’adozione di specifiche norme per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa necessaria al fine di promuovere l’etica e la legalità nei soggetti deputati all’esercizio di attività di pubblico interesse.
- d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”;
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;
- d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”.
- I reati dai quali è possibile evincere la nozione di corruzione, assunta nell’ordinamento italiano, sono:
- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.);
- indebita ricezione, o accettazione della promessa, da parte di un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri – art. 318 c.p. (corruzione per l’esercizio della funzione);
- indebita ricezione, o accettazione della promessa, da parte di un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio – art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio);
- abuso, da parte del pubblico ufficiale, della sua qualità o dei suoi poteri, nell’indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità – art. 319-quater c.p.;
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- abuso d’ufficio (art. 323 c.p.);
- rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
- traffico illecito di influenze (art. 346-bis c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353 -bis c.p.) Nel Piano nazionale anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), già Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CiVIT) con la delibera n. 72 dell’11 settembre 2013, la nozione di corruzione fa riferimento ad una più ampia casistica di comportamenti che possano ostare al corretto perseguimento degli interessi pubblici. La legge n. 190/2012, come ribadito dall’ANAC in molte sue delibere, fa riferimento, dunque, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Il PTPC rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo. Il PTPC contiene:
- Il Piano è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e degli specifici rischi corruttivi, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi.
- La legge n. 190/2012 prevede la pianificazione di adeguate misure di prevenzione e contrasto alla corruzione in ogni amministrazione pubblica o ente comunque obbligato, attraverso l’elaborazione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), anche sulla base delle indicazione fornite attraverso il PNA (come modificato dalla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015), a seguito dell’analisi e valutazione dei rischi corruttivi ipotizzabili all’interno dell’organizzazione oggetto di analisi.
- La nozione di corruzione declinata nel PNA ricomprende non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione/ente disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
- Le pene per i predetti reati sono state recentemente inasprite dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.
- l’individuazione delle aree sensibili al rischio corruttivo;
- l’individuazione per ogni area degli interventi per ridurre i rischi;
- la programmazione delle iniziative di formazione;
- l’individuazione dei referenti e dei soggetti tenuti a relazionare al Responsabile per la prevenzione;
- l’individuazione delle misure di trasparenza;
- la definizione delle misure per l’aggiornamento e il monitoraggio del Piano stesso;
- l’individuazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle altre misure di carattere trasversale contenute nella legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi. Il soggetto deputato alla predisposizione, monitoraggio ed eventuale aggiornamento del piano è il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC). 2. La pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione nel Consiglio Notarile Distrettuale di Terni 2.1. Il Consiglio Notarile Distrettuale (CND) di Terni I notai aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio notarile e per ogni Collegio è previsto un Consiglio Notarile che opera in autonomia. Il Consiglio notarile, oltre alle attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:
- Il CND di Terni è composto da 5 (cinque) notai, eletti dai notai esercenti nel distretto; gli eletti restano in carica tre anni. I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, secondo l'ordine di anzianità di nomina. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- La struttura territoriale del Notariato si articola in 92 Consigli notarili cui fanno riferimento specifiche aree territoriali (Distretti notarili).
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- L’ANAC, nei suoi atti, ha più volte affermato che la ratio sottesa nella legge n. 190/2012 e nei decreti di attuazione, appare quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.
- vigila sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, e sull’esatta osservanza dei loro doveri;
- vigila sulla condotta dei praticanti e sul modo in cui gli stessi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
- emette, su richiesta delle autorità competenti, il proprio parere sulle materie attinenti al notariato;
- forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notai esercenti e praticanti;
- s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notai, e tra notai e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;
- riceve dal Tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio. Qualora venga rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio Nazionale del Notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 153 della l. 16 febbraio 1913, n. 89 recante Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
- Il CND vigila altresì sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.
In ogni circoscrizione territoriale è istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo della regione.
Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede.
2.1.1. Organismi di diritto privato controllati o partecipati dal CND di Terni
Il CND di Terni promuove la "Scuola di Notariato Umbro-Marchigiana Baldo degli Ubaldi" (Scuola), avente sede presso il CND di Perugia ed il CND di Ancona.
La Scuola persegue i seguenti scopi:
1) lo svolgimento di corsi teorici e pratici di specializzazione post-universitaria in tutte le materie previste nei regolamenti CNN e comunque in tutte le discipline attinenti alla professione di Notaio;
2) l'organizzazione di corsi di perfezionamento e di master per l'esercizio della professione rivolti ai neo vincitori di concorso e di aggiornamento professionale dei notai in esercizio;
3) l'organizzazione ed il patrocinio di dibattiti, seminari, tavole rotonde, conferenze e convegni;
4) la promulgazione di pubblicazioni su argomenti attinenti l'attività notarile;
5) l'istituzione di borse di studi e premi da assegnare agli allievi più meritevoli.
Gli Organi della Scuola sono il Consiglio di Gestione ed il Consiglio dei Docenti.
Il Consiglio di Gestione amministra la Scuola, nomina il Consiglio dei Docenti; promulga l'ordinamento didattico della Scuola e sovrintende allo svolgimento dei corsi. Esso è composto da otto membri, che durano in carica per un triennio, nel cui ambito viene eletto il Presidente, cui spetta la rappresentanza della Scuola. Il Consiglio di Gestione può delegare al suo Presidente specifici incarichi nell'ambito dell'amministrazione della Scuola e speciali compiti di rappresentanza istituzionale.
Il Consiglio dei Docenti è composto dai Docenti responsabili dei singoli Corsi in cui si articola l'attività didattica. Esso nomina i Docenti chiamati a svolgere l'attività didattica e formula proposte al Consiglio di Gestione sull'ordinamento didattico, sullo svolgimento dell'attività didattica, sugli argomenti teorici da approfondire e sulla scelta dei testi.
Il patrimonio della scuola è costituito:
- a) dalle tasse di iscrizioni annuali per i corsi di preparazione al concorso e per i corsi di perfezionamento, nell'ammontare fissato dal Consiglio di Gestione;
- b) dai contributi erogati dal CNN e da qualsiasi altro contributo da chiunque a sotto qualsiasi forma corrisposto;
- c) da eventuali stanziamenti dei Consigli Notarili delle Marche e dell'Umbria;
- d) da proventi derivanti dall'organizzazione da parte della Scuola di eventi, convegni e incontri di studio.
2.1.2. Il contesto organizzativo e la struttura amministrativa del CND di Terni
Nell’ambito del CND è possibile distinguere tra attività istituzionali e di supporto:
- istituzionali, ovvero le attività svolte dal CND in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti;
- supporto, ovvero le attività concernenti i profili organizzativi e funzionali dell’ente, prodromiche al corretto esercizio delle attività istituzionali. La Cons. Alberta Canape è stata delegata Responsabile Trasparenza e anticorruzione (delibera CND del 04/12/2015). Il Consiglio Notarile Distrettuale di Terni si avvale della collaborazione di un’unità di personale cui sono attribuite mansioni di segreteria. 2.2. L’applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione agli ordini professionali e ai CND Con nota del 23 dicembre 2014 il CNN, avviando una autonoma linea di confronto, nel prendere atto di quanto deciso dall’ANAC con la deliberazione n. 145/2014, segnalava la sussistenza di specifiche difficoltà attuative della normativa di contrasto alla corruzione, specie per i Consigli notarili distrettuali (in ragione delle ridotte realtà organizzative e dimensionali degli stessi, della assenza al loro interno di posizioni di livello dirigenziale, della carenza di personale e della mancanza delle risorse strumentali necessarie) e auspicava, in considerazione delle problematiche evidenziate, la costituzione di un tavolo tecnico volto all’individuazione di percorsi condivisi finalizzati alla concreta applicazione della normativa in questione. Nell’ambito del confronto avviato, il CNN procedeva all’adozione della delibera quadro n. 2-73/24 marzo 2015, concernente gli adempimenti di cui alla legge n. 190/2012 e ai decreti delegati, richiesta dall’ANAC, nell’ambito dei colloqui intercorsi, al fine specifico di effettuare una verifica preventiva del percorso da intraprendere in vista del corretto adempimento degli obblighi di cui alla citata normativa. Già anteriormente alla sentenza n. 11392/2015 resa dal TAR Lazio il 24 settembre 2015, il CND continuava a dare corso agli adempimenti di cui alla normativa di contrasto alla corruzione, prontamente procedendo alla nomina del Referente della prevenzione della corruzione e all’avvio delle attività correlate agli adempimenti in materia di trasparenza (v. i Verbali di Adunanza Consiliare del 19/01/2015, ove si è provveduto alla nomina del Responsabile Anticorruzione, e del 09/02/2015, ove quest'ultimo rappresentava le criticità derivanti dagli obblighi scaturenti dalle prescrizioni in materia). Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI), per gli anni 2016-2018, come previsto dall’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, costituisce una sezione del presente PTPC. Si rileva, peraltro, come il CND di Terni sia da tempo impegnato nella promozione dell’etica, della legalità e della trasparenza, in aderenza alle prescrizioni del Regolamento del Consiglio Nazionale del Notariato e del Comitato Esecutivo, attuativo delle norme contenute nelle leggi 3 agosto 1949 n. 577, 20 febbraio 1956 n. 58 e 27 giugno 1991 n. 220. La legge n. 190/2012 prevede la pianificazione di misure “obbligatorie” (fissate per le legge o “suggerite” dal PNA) e “specifiche” di prevenzione della corruzione. Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica. Alla mappatura dei processi consegue l’identificazione dei rischi, che consiste nella ricerca, l’individuazione e la descrizione dei rischi medesimi. Per rischio si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. All’attività di identificazione fa seguito la gestione del rischio, con cui si intende l’insieme delle attività coordinate per ridurre (e, auspicabilmente, eliminare) le probabilità che un dato rischio si verifichi e il grado di impatto che il verificarsi del rischio potrebbe avere sull’organizzazione e il funzionamento dell’ente. I principi fondamentali utilizzati per una corretta gestione del rischio ai quali si fa riferimento nel presente documento sono quelli declinati nel PNA e desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l’adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “Risk Management”. Per “rischio” deve intendersi, quindi, un evento o una condizione sfavorevole che potrebbe verificarsi nel corso delle attività svolte da una determinata organizzazione, con possibili conseguenze dirette o indirette sulle medesime attività, ovvero, l’eventualità di poter subire un danno, connessa a circostanze più o meno prevedibili. In tal senso, vi sono aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni/enti/soggetti ai quali si applicano le norme anticorruzione, che sono indicate nell’Allegato 2 del PNA che ne riporta un elenco (desumendole da quelle iscritte nella legge n. 190/2012), cui dovrebbero aggiungersi le ulteriori aree individuate da ciascun ente in base alle proprie specificità.
- A seguito dell’aggregazione dei processi, nel PTPC risultano le seguenti “aree”:
- L’individuazione di aree di rischio omogenee, ovvero di insieme di processi “rischiosi”, ha la finalità di consentire l’emersione delle aree nell’ambito dell’attività dell’ente che debbono essere presidiate più di altre mediante l’implementazione di misure di prevenzione. Rispetto a tali aree il PTPC deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.
- L’analisi dei rischi consente di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato, in base alla quale definire con ponderazione il trattamento dei rischi medesimi, attraverso l’associazione di misure specifiche oltre che delle misure obbligatorie previste per legge.
- L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all’ente. L’analisi del rischio include la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico o, comunque, da un parametro oggettivo che ne definisca la “pericolosità” per l’ente. L’identificazione dei rischi viene condotta sottoponendo, nel corso di interviste ai responsabili dei diversi uffici, alcune schede di rilevazione degli eventi rischiosi, in relazione ai processi censiti. Per evento si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente. In tale sede, ai responsabili può essere chiesto di proporre le misure necessarie per la riduzione/eliminazione dei rischi.
- Al fine di adottare una razionale pianificazione anticorruzione è necessario, dunque, procedere ad un’adeguata mappatura dei processi. La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Per l’attività di mappatura dei processi debbono essere coinvolti i responsabili dei diversi uffici in cui si articola l’ente.
- Per poter utilmente definire tali misure è necessario preventivamente analizzare l’organizzazione dell’ente e definire i processi che ne caratterizzano il funzionamento nonché individuare i possibili rischi corruttivi, tenendo presente l’ampia nozione di corruzione declinata nel PNA.
- 3. Il PTPC del CND di Terni
- Il presente PTPC delinea, dunque, un compiuto ed organico sistema di prevenzione che si pone in linea di continuità con le iniziative sin qui adottate dal CNN, anche al di fuori di specifici obblighi previsti dalla legge, con la finalità di promuovere la legalità, l’etica e l’integrità nei comportamenti di coloro che operano nell’interesse del Consiglio stesso.
- I predetti atti di pianificazione sono stati elaborati in ossequio alle disposizioni normative prima citate e alle indicazioni metodologiche contenute nel Piano nazionale anticorruzione (PNA), oltre che alle prassi applicative rinvenibili in materia.
- In tale contesto, seppur in assenza di specifiche indicazioni applicative della c.d. “normativa anticorruzione” alle peculiari specifiche organizzative e funzionali dei CND, si è proceduto all’approvazione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), per gli anni 2016-2018, per il Consiglio Notarile Distrettuale di Terni.
- Nell’attesa di un riscontro alle soluzioni applicative prospettate con la summenzionata delibera, le attività intraprese dagli uffici del CNN per dare corso agli adempimenti di cui alle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione proseguivano, sebbene subivano un rallentamento in ragione dell’impugnazione, da parte del Consiglio Nazionale Forense e di numerosi Consigli dell'Ordine degli Avvocati circondariali, delle delibere ANAC n. 144/2014 e n. 145/2014, con ricorso notificato il 3-4 dicembre 2014 e depositato il 17 dicembre 2014 innanzi al TAR per il Lazio, Roma.
- Successivamente, in data 11 marzo 2015, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in occasione dell’audizione alle Commissioni Riunite I - Affari costituzionale e XII - Affari sociali della Camera dei Deputati, ha riconosciuto l’oggettiva difficoltà di applicazione della normativa anticorruzione da parte degli Ordini collegiali, prospettando la necessità dell’elaborazione di apposite linee guida destinate agli Ordini e Collegi professionali. Tra le maggiori criticità segnalate vi era quella, sostanziale, di verificare se come Responsabile per la prevenzione e la trasparenza potesse essere nominato un componente dello stesso Consiglio dell’Ordine, in assenza di personale dirigenziale o altro personale dipendente qualificato.
- Con la delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, l’ANAC ha ritenuto “applicabili le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali”. Nello specifico, è ivi stabilito che i suddetti devono “predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013”.
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- Il Cons. Gian Luca Pasqualini è stato delegato Responsabile Antiriciclaggio (delibera CND del 21/01/2014).
- Il Consiglio Notarile Distrettuale di Terni è composto da cinque Consiglieri, nel cui ambito, ai sensi dell’art. 90 della l. n. 89/1913, sono stati eletti il Presidente (Cons. Fulvio Sbrolli), il Segretario (Cons. Gian Luca Pasqualini) ed il Tesoriere (Cons. Filippo Clericò).
- aree obbligatorie (indicate dalla legge e meglio specificate nel PNA): autorizzazione o concessione; scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale;
- aree ulteriori: altre aree che fanno riferimento alla peculiare organizzazione dell’ente e alle attività proprie del medesimo. Il PTPC è un documento programmatico, per sua natura dinamico, che, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno. In via transitoria, il primo aggiornamento annuale del presente PTPC è fissato per il 31 gennaio 2017, ma il CND si riserva di effettuare un aggiornamento infra-annuale.
- Il PTPC è finalizzato, tra l’altro a:
- Il presente PTPC ha validità triennale (2016-2018), ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
- determinare la consapevolezza in capo ai destinatari che il verificarsi di fenomeni corruttivi espone l’Ente a gravi rischi, in special modo sotto il profilo dell’immagine pubblica, e produce conseguenze sul piano penale e disciplinare a carico dell’autore della violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell’attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell’osservare le procedure e le regole interne, sollecitando il RPC ad ogni modifica del Piano utile ai fini del suo rafforzamento;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l’Ente e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su possibili conflitti d’interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. n. 39/2013.
- Destinatari del PTPC sono:
- i componenti del CND;
- i componenti di qualsiasi organo del CND, comunque denominato;
- il personale del CND, a tempo indeterminato e determinato;
- i componenti delle Commissioni (anche se esterni);
- i consulenti e i collaboratori del CND;
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
- coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell’interesse del CND.
- Il Referente per la prevenzione della corruzione propone al Consiglio l’aggiornamento del PTPC, sulla base della rilevazione di una o più esigenze che derivino:
- da modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, la regolamentazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione o dei reati che comunque potrebbero costituire forme di abuso da parte del pubblico agente;
- da modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni, delle attività o dell’organizzazione del Consiglio;
- dagli orientamenti eventualmente espressi dall’ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;
- dalla identificazione e valutazione di nuovi eventi o fattori di rischio;
- dalla emersione di lacune del piano o comunque di situazioni sintomatiche della sua inidoneità ravvisate dal RPC, anche in seguito all’accertamento di violazioni delle misure preventive, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012. La violazione delle predette misure è sanzionata in modo graduale, tenuto conto del ruolo e delle competenze del soggetto che pone in essere la violazione:
- È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo di osservare le norme che disciplinano la prevenzione della corruzione e le disposizioni contenute nel presente PTPC (completo del PTTI).
- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri o di altro organo del CND, il Referente comunica il fatto al Consiglio, per le determinazioni del caso, e quest’ultimo delibera i provvedimenti da adottare;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei dipendenti e degli altri soggetti obbligati all’osservanza del presente Piano, si configura un ipotesi di illecito disciplinare, secondo quanto stabilito dall’art.1, comma 14 della Legge n. 190/2012, e il Referente propone al Consiglio i provvedimenti da adottare;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetto esterno al Consiglio, vengono attivate le clausole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetti che compongono Commissioni o Comitati, nominati dal Consiglio, il Referente comunica il fatto al Consiglio per le determinazioni del caso;
- nel caso di violazione posta in essere da parte di un componente del Consiglio, l’autore della violazione avrà l’obbligo di astenersi dalle attività correlate all’adozione dei previsti provvedimenti. In relazione alle ipotesi descritte dovrà essere sempre e comunque garantito il contraddittorio con gli interessati e una procedura di accertamento delle violazioni trasparente e imparziale. 4. Il Referente per la prevenzione della corruzione del CND Ove nel CND non sia presente personale dipendente o il personale in servizio non abbia i requisiti professionali e giuridici per assolvere tale ruolo, potrà procedersi alla nomina, quale Referente per la prevenzione della corruzione, del Presidente o di un componente del Consiglio notarile distrettuale. Il Referente si coordina con il Responsabile della prevenzione della corruzione e con il Responsabile per la trasparenza del Consiglio Nazionale del Notariato, al fine di rendere coordinata e omogenea e l’attuazione della normativa sulla prevenzione della corruzione in tutte le articolazioni territoriali dell’Ordine professionale della categoria notarile. Il Referente dispone, d'intesa con il responsabile della struttura competente, l’eventuale rotazione, ove possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, ove esistenti (art. 1, comma 10, lett. b), legge n. 190/2012) e cura l’individuazione del personale, ove presente, da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c), legge n. 190/2012). Al fine di effettuare la mappatura dei processi del CND e le conseguenti attività di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi, il Referente potrà avvalersi, ove lo ritenga, anche della collaborazione di referenti interni, ed esterni nominati dal Consiglio, su proposta del Referente nelle articolazioni dell’ente ove previste. Al fine di effettuare la mappatura dei processi del CND e le conseguenti attività di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi, il Referente potrà avvalersi, ove lo ritenga, della collaborazione di referenti interni, nominati dal Consiglio, su proposta del Referente nelle articolazioni dell’ente ove previste.
- I processi del CND sono distinti in due macro-aree di attività:
- 5. Mappatura dei processi, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi
- Il referente del CND di Terni si avvale per lo svolgimento di tali attività della collaborazione scientifica del gruppo di lavoro prescelto sulla base della convenzione sottoscritta con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia.
- Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Referente pubblica nel sito web del CND o nella sezione ad esso riservata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale del Notariato, una relazione recante i risultati dell’attività svolta (art. 1, comma 14, seconda parte, legge n. 190/2012). La relazione pubblicata viene trasmessa, altresì, al Consiglio.
- Ai sensi della legge n. 190/2012, il Referente predispone il PTPC e lo propone per l’approvazione del Consiglio, ne verifica l'efficace attuazione e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente. Una copia del PTCP (comprensivo del PTTI che ne costituisce apposita sezione), adottato dal Consiglio, viene trasmesso, a cura del Referente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Responsabile per la trasparenza e l’integrità del Consiglio Nazionale del Notariato.
- Nel caso del CND di Terni tale ruolo è stato affidato alla Cons. Alberta Canape.
- Il Consiglio nomina un Referente per la prevenzione della corruzione, che svolge, altresì, le competenze del Responsabile per la trasparenza previsto dal d.lgs. n. 33/2013.
-
- Le eventuali responsabilità previste dalla legge n. 190/2012 in capo al Referente sono fatte valere dinanzi al Consiglio che adotta gli opportuni provvedimenti, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti. L’eventuale rimozione dall’incarico del Referente deve, comunque, essere preventivamente segnalata all’ANAC.
- istituzionali, ovvero quelli riferiti alle attività svolte dal CND in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti;
- strumentali, ovvero quelli concernenti i profili organizzativi e funzionali dell’ente, prodromici al corretto esercizio dei processi istituzionali.
- Sono sotto-aree dell’area di attività dei processi istituzionali, le seguenti:
- vigilanza;
- disciplinare.
- Sono sotto-aree dell’area di attività dei processi strumentali, le seguenti:
- gestione e reclutamento del personale [“area a rischio obbligatoria”, ai sensi dell’art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e del PNA];
- acquisizione di lavori, beni e servizi [“area a rischio obbligatoria”, ai sensi dell’art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e del PNA];
- incarichi e nomine [“area generale”, ai sensi della determinazione ANAC n. 12/2015 (aggiornamento al PNA)];
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio [“area generale”, ai sensi della determinazione ANAC n. 12/2015 (aggiornamento al PNA)];
- iscrizione, su richiesta degli interessati, nel registro dei praticanti ai fini dello svolgimento del prescritto periodo di pratica notarile;
- archivio e protocollo. 5.1. La metodologia utilizzata Le schede di rilevazione dei processi e di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi rilevati costituiscono l’Allegato “A” al presente PTPC, mentre il catalogo dei rischi, ordinati per valore, al fine di definire compiutamente le priorità di intervento, costituisce l’Allegato “B”. 6. Le c.d. “misure obbligatorie” di prevenzione della corruzione
- Costituiscono misure di prevenzione della corruzione “obbligatorie”, poiché previste espressamente dalla normativa vigente:
-
- Si è proceduto alla compilazione di apposite schede di rilevazione dei processi (che si allegano: Modello “1” e Modello “2”) e di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi rilevati (misure specifiche), per ognuna delle sotto-aree individuate nelle due “macro aree” di attività (istituzionali e strumentali). Per la valutazione del rischio si è utilizzata la procedura di calcolo proposta nell’Allegato 5 del PNA, applicando il c.d. “principio di precauzione”.
-
- l’adozione di adeguate misure di trasparenza (disciplinate dal d.lgs. n. 33/2103 e di sarà dato dettagliato conto nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che costituisce apposita Sezione del presente PTPC);
- l’adozione di un codice di comportamento settoriale;
- la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- la rotazione del personale, ove esistente, nelle aree a rischio corruzione;
- la prevenzione dei casi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, come previsto dal d.lgs. n. 39/2013;
- la disciplina dello svolgimento, ove previsto, di incarichi d’ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti;
- la disciplina dello svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001;
- l’astensione in caso di conflitto di interesse;
- l’adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- l’adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni;
- la verifica dei rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti;
- la formazione del personale dipendente, ove esistente, in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità. Il CND di Terni, ad integrazione e specificazione dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, contenuti nel d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ha adottato un proprio “Codice di comportamento” il cui testo è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web www.notariato.it 6.2. La tutela del personale che segnala illeciti: il whistleblowing Il Referente accerta che chi segnala illeciti, sia egli dipendente dell’Ente (cfr. art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001) o altro soggetto che con esso intrattiene a qualsiasi titolo rapporti, non subisca ingiuste ripercussioni o misure discriminatorie, dirette o indirette, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia. La segnalazione può essere inoltrata al Referente, all'autorità giudiziaria e all’ANAC. È fatta salva la perseguibilità per responsabilità penali per calunnia e diffamazione e civili per il risarcimento del danno ingiustamente cagionato.
- Il CND si riserva di predisporre un’apposita procedura per la presentazione delle segnalazioni di cui al presente paragrafo, a mezzo di opportune iniziative e accorgimenti tecnici affinché siano assicurati:
- Nell'ambito dell’eventuale procedimento disciplinare instauratosi a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
- Il referente ne garantisce l'anonimato.
- L’art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l’art. 54 bis, “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), al fine di consentire l’emersione di fattispecie di illecito commesse all’interno delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparate ai sensi della normativa anticorruzione.
-
- 6.1. Codice di comportamento
- Deve, altresì, considerarsi alla stregua di vera e propria misura di prevenzione l’informatizzazione dei processi; questa consente la tracciabilità dello sviluppo del processo delle attività dell’ente e la riduzione del rischio di “blocchi” non controllabili nonché l’emersione delle responsabilità per ciascuna fase.
- la tutela all’anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 dell’ art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di svelare l’identità del denunciante.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione, per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Referente.
Le segnalazioni possono essere inoltrare alla casella e-mail: rpc-terni@notariato.it oppure essere presentate direttamente agli organi sopra indicati, sempre indicando le proprie generalità. Non sono ammesse segnalazioni anonime che possono, comunque, essere fonte di autonome procedure di verifica e vigilanza da parte del RPC o degli altri organi competenti.
6.3. La rotazione del personale
Ove possibile, nel rispetto delle peculiarità strutturali, organizzative e funzionali del CND, e delle professionalità del personale esistente, il Referente propone al Consiglio eventuali avvicendamenti del personale addetto ai processi a rischio corruzione.
6.4. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di componente del Consiglio e per gli incarichi dirigenziali
La disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi nelle amministrazioni pubbliche e negli enti comunque soggetti a tale normativa è dettata dal d.lgs. n. 39/2013.
Al CND si applicano, in via di principio e compatibilmente con quanto disposto agli artt. 2 e 2 bis del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 (segnatamente gli articoli 3, 6, 9 e 13) e al d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza.
I componenti dell’organo di indirizzo politico-amministrativo del CND, i dirigenti, ove previsti, i dipendenti, all’atto dell’assunzione, i consulenti e i collaboratori dell’ente sono tenuti a sottoscrivere, in aggiunta alle dichiarazioni espressamente previste dalle norme di contrasto alla corruzione, una dichiarazione che attesti l’assenza di cause di conflitti di interesse, anche solo potenziali, rispetto alle attività e alle finalità istituzionali dell’Ente.
6.5. Pantouflage/Revolving doors: disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)
L’ambito della norma è riferito ai dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.
In attuazione dell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001 i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non potranno svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
Detta disposizione prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Ciò posto si prevede che i contratti di assunzione del CND di Terni dovranno contenere la clausola concernente i divieti sopra richiamati e che coloro che partecipano a procedure di scelta del contraente per l’affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture o, comunque, coloro i quali intrattengono rapporti contrattuali con il CND di Terni, siano tenuti a rendere una dichiarazione nella quale attestino di non avere alle proprie dipendenze ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che nei tre anni precedenti la cessazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto presso il quale risultano assunti. Si prevede, in caso di violazione della citata disposizione contrattuale, l’esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti interessati.
6.6. L’astensione in caso di conflitto di interesse
Conformemente a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013), nel PNA e dal Codice di comportamento adottato dal CND di Terni, i dipendenti che nello svolgimento delle attività istituzionali riterranno di trovarsi in una delle condizioni, anche solo potenziali, idonee a configurare un conflitto di interesse, saranno tenuti a darne tempestiva comunicazione al proprio Referente.
In attesa dell’adozione di specifiche modalità di segnalazione che saranno disciplinate con atti regolamentari del CND, il personale dipendente e, comunque, tutti i soggetti che operano in nome e per conto dell’Ente o che prestano attività di consulenza o collaborazione sono tenuti ad astenersi dal compimento di qualsiasi attività in costanza di un potenziale o attuale conflitto di interessi.
La nozione di conflitto di interessi è desumibile dal d.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dal CND.
6.7. L’adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture
I soggetti, compresi i componenti del CND, che partecipano a procedure per l’affidamento di lavori, servizi o forniture o che, comunque, ricevono i predetti affidamenti in via diretta, sono tenuti a sottoscrivere i cd. “patti di integrità” con i quali si obbligano al rispetto:
- della normativa sulla prevenzione della corruzione;
- dei principi e delle misure di prevenzione della corruzione previste nel presente PTPC;
- di quanto previsto nel Codice di comportamento adottato dal CND. 6.8. L’adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni
- Ai fini della prevenzione del fenomeno corruttivo nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, introdotto dall’art. 1, comma 46, della legge n. 190/2012, e dall’art. 3 del d.lgs. 39/2013, a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale è fatto divieto di:
-
- far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o per la selezione del personale;
- essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 6.9. Rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti A tal fine i dirigenti dell’ente dovranno garantire che i componenti delle commissioni di gara, nell’ambito della prima seduta, compilino apposita dichiarazione in cui ciascun componente attesti l’inesistenza di eventuali rapporti o relazioni di parentela con i soggetti partecipanti alla stessa. 6.10. La formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità Un ciclo di formazione volto a favorire comportamenti ispirati ai principi etici della legalità, della lealtà e della correttezza, e che contribuisca efficacemente a fare crescere la cultura della legalità, non potrà prescindere dalla piena conoscenza da parte del personale delle disposizioni previste nel Codice di comportamento nonché nel presente PTPC (completo del PTTI) e dei documenti (regolamenti, procedure, protocolli, ecc.) approvati e in vigore. In quest’ottica il CND assicurerà la massima divulgazione dei predetti documenti al personale, prevedendo, per quanto riguarda la presa d’atto del PTPC le seguenti forme:
- Il Referente del CND, anche quale Responsabile per la trasparenza e l’integrità (RTI), pianifica lo svolgimento di percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione per il personale impiegato nelle aree di attività con processi mappati come “a rischio”, mentre tutto il personale sarà, comunque, coinvolto in percorsi formativi in materia di etica e di legalità, con particolare riguardo alle regole iscritte nel Codice di comportamento approvato dal CND.
-
- Il CND di Terni, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012, è tenuto a monitorare i rapporti con i soggetti con esso contraenti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’ente.
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- per il personale dipendente neoassunto si provvederà a far sottoscrivere una dichiarazione di presa d’atto della consegna del Codice di comportamento, e della disponibilità on-line del PTPC;
- per il personale già in servizio, il PTPC verrà loro notificato tramite posta elettronica e mediante l’affissione di apposito avviso nei locali del CND;
- per il personale destinato ad operare o operante nei processi particolarmente esposti al rischio corruzione saranno previsti corsi di formazione specifici e differenziati. 7. Obblighi di informazione I dirigenti, e i referenti interni, ove previsti:
- La legge n. 190/2012 all’art. 1, comma 9, lettera c), impone uno specifico obbligo di informazione, per il personale addetto alle attività a rischio corruzione, nei confronti del Referente, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente PTPC.
-
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell’articolazione organizzativa cui sono preposti. Ai sensi della la legge n. 190/2012 (art. 1, comma 8), l’aggiornamento del PTPC dovrà essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno e comunicato all’ANAC, secondo le modalità già declinate nel presente Piano. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Referente pubblica nel sito web del CND di Terni una relazione recante i risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema definito dall’ANAC.
- In fase di prima attuazione, il presente PTPC potrà essere aggiornato entro il primo semestre 2016 al fine, soprattutto, di meglio definire la mappatura dei processi e il catalogo dei rischi.
- 8. Modalità di aggiornamento del PTPC
- La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del Referente da parte dei soggetti obbligati, in base alle disposizioni del PTPC e del Codice di comportamento, è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.
Piano triennale di prevenzione della corruzione
Sezione I
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
Anni 2016-2018
Premessa
L’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 dispone che ogni singola amministrazione, o altri soggetti obbligati ai sensi dell’art. 11 del medesimo decreto, adotti un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), da aggiornare annualmente, nel quale siano previste le opportune iniziative volte a garantire:
- un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 50/2013 e secondo gli altri indirizzi dettati dall’Autorità;
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. Il PTTI costituisce apposita Sezione (I) del presente PTPC, in relazione al quale deve intendersi come parte integrante e sostanziale. Il Referente per la prevenzione della corruzione come Responsabile per la trasparenza e l’integrità (RTI) svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell’Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio e all'Autorità nazionale anticorruzione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Per il primo triennio il Segretario del CND e, de futuro I dirigenti del CND, ove previsti, e i referenti dei settori, ove individuati, garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Con riferimento alle procedure di affidamento di lavori e di approvvigionamento di beni e servizi, il RTI verifica la pubblicazione nel sito web istituzionale delle seguenti informazioni per ciascuna procedura:
- Il RTI controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. n. 33/2013.
- Il RTI provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il complessivo PTPC.
- 1. Il responsabile per la trasparenza e l’integrità (RTI)
- Attraverso il PTTI il CND di Terni intende promuovere una sempre maggiore consapevolezza del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità da parte degli operatori interni e, attraverso l'adempimento degli obblighi di trasparenza, consentire a tutti gli stakeholders di verificare che i fini istituzionali dell’ente siano perseguiti nel pieno rispetto della normativa e attraverso una gestione ottimale delle risorse sia economiche, sia umane.
- L’art. 1 del d.lgs. n. 33/2013 definisce il principio generale di trasparenza “come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. Ancora: “La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.
- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando, avviso o lettera d’invito;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate. Il RTI controlla che tali informazioni siano trasmesse in formato digitale all’ANAC per gli adempimenti di legge e garantisce il rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità con proprie deliberazioni in merito alle informazioni da trasmettere e alle relative modalità di trasmissione. Il RTI propone al Consiglio l’aggiornamento del Programma per la trasparenza e l'integrità. Nel Programma è possibile individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. Il Consiglio, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013, verifica la coerenza degli obiettivi e delle misure previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e redige l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. In caso di verifiche d’iniziativa o di segnalazioni che conducano all’accertamento della violazione di un obbligo di pubblicazione, il Consiglio ne dà immediata comunicazione all’ANAC, per l’avvio di eventuali procedimenti disciplinari e/o sanzionatori. 3. Processo di attuazione del PTTI Ogni destinatario del PTPC (completo del presente PTTI) è tenuto, quindi, a contribuire a questo obiettivo anche attraverso segnalazioni e suggerimenti. I dirigenti, ove previsti, e gli altri soggetti eventualmente individuati dal Consiglio, su proposta del Referente, assumono il ruolo di Referenti interni per la trasparenza e, in quanto tali, sono responsabili per il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli adempimenti stabiliti dalla legge.
- Il Referente svolge le funzioni di coordinamento e il monitoraggio delle attività dei Referenti interni per la trasparenza, ove individuati, attraverso le seguenti modalità:
- Per il primo triennio iI responsabile della trasmissione, della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati è il Segretario del CND, che si avvarrà del supporto scientifico offerto dal gruppo di lavoro individuato sulla base della convenzione in essere con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, e de futuro, qualora fosse necessario modificare gli attuali assetti, potrà essere individuato, di concerto tra il Referente e i dirigenti responsabili, ove previsti. Questi ultimi saranno gli interlocutori del Referente sia in fase di assolvimento degli obblighi di trasparenza, sia nella successiva fase del monitoraggio.
- Il conseguimento degli obiettivi di trasparenza non può prescindere dal coinvolgimento completo e trasversale degli organi e degli addetti agli uffici del CND di Terni.
-
- 2. Compiti del Consiglio
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- I dirigenti del CND, ove previsti e i referenti per la prevenzione della corruzione delle articolazioni organizzative interne del CND, ove individuati, costituiscono la “rete dei referenti per la trasparenza” e garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni di propria competenza da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
- Il RTI riceve le richieste di accesso civico ai sensi articolo 5, d.lgs. n. 33/2013 e controlla e assicura la regolare fruizione di tale strumento.
- Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, devono essere pubblicate in tabelle riassuntive, redatte dagli uffici competenti per ciascun appalto e rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (cfr. art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).
- tempestiva comunicazione degli adempimenti, delle scadenze e delle modalità operative individuate per la pubblicazione;
- organizzazione di riunioni periodiche finalizzate al monitoraggio dell’avanzamento delle attività;
- coordinamento e supervisione di gruppi di lavoro ove costituiti. 4. La sezione “Amministrazione trasparente” All’interno di esso è pubblicata la sezione “Amministrazione trasparente”, in cui sono assolti gli obblighi di pubblicazione di cui alla legge n. 190/2012, d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n. 39/2013. 5. Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione Le informazioni riportate nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web www.notariato.it rispondono ai requisiti di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività di pubblicazione, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, nonché della conformità ai documenti originali in possesso dell’ente. 6. Categorie dei dati da pubblicare e articolazioni organizzative interne responsabili
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- I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati come previsto dalla legge n. 190/2012, dal d.lgs. n. 33/2013 e dagli altri atti normativi che dispongono in tal senso.
- La sezione “Amministrazione trasparente” contiene i dati e le informazioni che il CND è tenuta a pubblicare ai sensi della normativa vigente, come indicati nell’ Allegato -A- del d.lgs. n. 33/2103.
- Il sito web istituzionale di cui usufruisce il CND è quello del Consiglio Nazionale del Notariato: www.notariato.it
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Denominazione
sotto-sezione 1 livello
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Denominazione
sotto-sezione 2 livello
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Disposizioni del d.lgs. n. 33/2013
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Struttura referente
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Disposizioni generali
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Programma per la Trasparenza e l'integrità
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Art. 10, c. 8, lett. a
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RPC/RTI che ne cura la redazione aggiornamento e pubblicazione
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Atti generali
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Art. 12, c. 1,2
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CND, che cura la pubblicazione nel link apposito del prorpio sito istituzionale della normativa generale
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Oneri informativi per cittadini e imprese
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Art. 34, c. 1,2
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Segreteria, RPC/RTI, Consiglio
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Organizzazione
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Organi di indirizzo politico-amministrativo
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Art. 13, c. 1, lett. a
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CND
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Art. 14
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CND ([1])
|
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
|
Art. 47
|
CND, che cura anche la pubblicazione nel sito dell’eventuale sanzione
|
Articolazione degli uffici
|
Art. 13, c. 1, lett. b, c
|
RPC/RTI
|
Telefono e posta elettronica
|
Art. 13, c. 1, lett. d
|
RPC/RTI
|
Consulenti e collaboratori
|
|
Art. 15, c. 1,2
|
RPC/RTI
|
Personale
|
Incarichi amministrativi di vertice
|
Art. 15, c. 1,2
|
RPC/RTI
|
Art. 41, c. 2, 3
|
RPC/RTI
|
Dirigenti
|
Art. 10, c. 8, lett. d
|
RPC/RTI
|
Art. 15, c. 1,2,5
|
RPC/RTI
|
Art. 41, c. 2, 3
|
RPC/RTI
|
Posizioni organizzative
|
Art. 10, c. 8, lett. d
|
CND
|
Dotazione organica
|
Art. 16, c. 1,2
|
CND
|
Personale non a tempo indeterminato
|
Art. 17, c. 1,2
|
AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
|
Tassi di assenza
|
Art. 16, c. 3
|
RPC/RTI
|
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
|
Art. 18, c. 1
|
CND
|
Contrattazione collettiva
|
Art. 21, c. 1
|
CND e delega al Presidente
|
Contrattazione integrativa
|
Art. 21, c. 2
|
CND e delega al Presidente
|
OIV (Collegio dei Revisori dei Conti)
|
Art. 10, c. 8, lett. c
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AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
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Bandi di concorso
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Art. 19
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CND e delega al Presidente
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Performance
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Piano della Performance
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Art. 10, c. 8, lett. b
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AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
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Relazione sulla Performance
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Art. 10, c. 8, lett. b
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AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
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Ammontare complessivo dei premi
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Art. 20, c. 1
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AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
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Dati relativi ai premi
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Art. 20, c. 2
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AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
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Benessere organizzativo
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Art. 20, c. 3
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AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE ([2])
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Enti controllati
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Enti pubblici vigilati
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Art. 22, c. 1, lett. a
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AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
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Art. 22, c. 2, 3
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AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
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Società partecipate
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Art. 22, c. 1, lett. b
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AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
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Art. 22, c. 2, 3
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AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
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Enti di diritto privato controllati
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Art. 22, c. 1, lett. c
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AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
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Art. 22, c. 2, 3
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AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
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Rappresentazione grafica
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Art. 22, c. 1, lett. d
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AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
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Attività e procedimenti
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Dati aggregati attività amministrativa
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Art. 24, c. 1
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RPC/RTI
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Tipologie di procedimento
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Art. 35, c. 1,2
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RPC/RTI ([3])
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Monitoraggio tempi procedimentali
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Art. 24, c. 2
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RPC/RTI
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Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
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Art. 35, c. 3
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AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
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Provvedimenti
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Provvedimenti organi indirizzo politico
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Art. 23
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CND
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Provvedimenti dirigenti
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Art. 23
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CND
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Bandi di gara e contratti
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Art. 37, c. 1,2
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CND
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Bilanci
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Bilancio preventivo e consuntivo
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Art. 29, c. 1
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CND
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Beni immobili e gestione patrimonio
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Patrimonio immobiliare
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Art. 30
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CND
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Canoni di locazione o affitto
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Art. 30
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CND
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Pagamenti dell'amministrazione
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Indicatore di tempestività dei pagamenti
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Art. 33
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RPC/RTI
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IBAN e pagamenti informatici
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Art. 36
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RPC/RTI
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Altri contenuti
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Art. 10, c. 8, lett. a
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RPC/RTI
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- Accesso civico
L’accesso civico consiste nel diritto di chiunque, senza alcuna legittimazione oggettiva o soggettiva, di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013 e può essere esercitato nei confronti del CND inviando una richiesta, gratuita e che non deve essere motivata, attraverso le seguenti modalità:
- invio di un messaggio di posta elettronica al RTI all’indirizzo: consiglio terni@notariato.it Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni, i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si chiede l’accesso civico, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;
- invio di posta ordinaria, contenente di dati di cui al punto sub 1), all’indirizzo Consiglio Notarile di Terni, c.a. Referente per la trasparenza e l’integrità, Piazza del Mercato Nuovo 50, 05100, Terni.
- Nel caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, decorsi trenta giorni, l’istante può richiedere l’esercizio del potere sostitutivo al Consiglio, attraverso le seguenti modalità:
- invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: consiglio terni@notariato.it.Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si era richiesto l’accesso civico e la data nella quale si era presentata l’istanza, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;
- invio di posta ordinaria, contenente di dati di cui al punto sub a), all’indirizzo Consiglio Notarile di Terni, c.a. Referente per la trasparenza e l’integrità, Piazza del Mercato Nuovo 50, 05100, Terni.
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ALLEGATI
ALLEGATO “A”
Mappatura dei processi del CND, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi
ALLEGATO “B”
Catalogo ponderato dei rischi
([1]) Stante la natura del tutto gratuita della carica e l’esclusione di rimborsi spese, i redditi derivanti dalla attività professionale dei componenti del CND sarà comunicata solo al CNN non avendo rilevanza esterna e diretta ai sensi dell’art. 14.
([2]) Da valutare all’esito del primo triennio da parte del CND previa predisposizione di adeguato questionario.
[3] Previa predisposizione dei necessari regolamenti.